La recente riforma del condominio ha apportato alcune importanti novità anche in materia di nomina e sostituzione dell’amministratore condominiale. In particolare, è stato previsto che l’incarico dell’amministratore condominiale possa essere tacitamente rinnovato e che, per una sostituzione del professionista in ruolo alle previste scadenze, occorra procedere a esplicito diniego.
Ma andiamo con ordine. Il tenore letterale delle norme riformate sostengono che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata“. Il rinnovo, di anno in anno, si intenderà tacitamente approvato dall’assemblea dei condomini, salvo che questi non procedano a revoca o diniego espresso a fine mandato.
Si noti altresì che la delibera assembleare di diniego espresso dovrà essere approvata con l’identica maggioranza che era stata prevista per la nomina e per la revoca dell’amministratore, e pertanto con un numero di voti in grado di rappresentare la maggioranza degli intervenuti, e almeno la metà del valore dell’edificio. I quorum utili per la valida costituzione dell’assemblea fanno invece riferimento alla presenza di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio, e la maggioranza dei partecipanti al condominio (per la prima convocazione), e a tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio, e un terzo dei partecipanti al condominio (per la seconda convocazione).
Per quanto concerne i termini di convocazione dell’assemblea, la riforma stabilisce che la riunione per la delibera del diniego di rinnovazione del mandato dell’amministratore condominiale possa essere richiesta da due condomini, e debba essere comunicata all’amministratore in maniera tempestiva e, sempre e comunque, entro la fine del mandato annuale dello stesso.
Si noti infine che la stessa norma non fa alcun riferimento alla possibilità che – durante la stessa assemblea che delibererà l’esplicito diniego al rinnovo del mandato dell’amministratore – i condomini possano procedere alla contemporanea nomina di un nuovo amministratore condominiale. Nel silenzio della norma, parte della dottrina punta a ritenere non dovuta tale collegata delibera, fatta salva – ovviamente – l’ipotesi in cui vi sia stata una espressa deliberazione favotrevole, e con preventivo inserimento di tale punto all’interno dell’ordine del giorno dell’assemblea.
Fonte: condominioweb
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